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Come cambiano i contratti di locazione e vendita con il Decreto 63 del 4 giugno 2013.

Di

DavidE

Pubblicato in Locazioni Il 24 Giugno 2013

Le sanzioni per il mancato certificato energetico diventano obbligatorie in tutta Italia. Ma la vera novità sono i consigli per migliorare l’immobile.

E’ dal 1° gennaio 2012 che l’obbligo della certificazione energetica degli edifici in vendita o in affitto è legge anche in Italia, ma il mercato è ancora poco incline a recepirlo e così sembrano anche le associazioni di categoria. All’indomani dell’approvazione del decreto di recepimento della direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica in edilizia e gli edifici ad energia quasi zero sono spuntati articoli sui quotidiani nazionali che lamentavano il nuovo onere per locatori e venditori, stimando anche un importo totale oscillante tra i 2,5 e i 3 miliardi.

Ma nulla di nuovo con il nuovo decreto, se non il fatto che il nuovo attestato si chiamerà APE, Attestato di Prestazione Energetica, che sono previste sanzioni e che conterrà consigli per il miglioramento. Vincoli che fanno pensare che entro la fine dell’anno si dovrebbe arrivare in tutta Italia ad una armonizzazione della normativa e degli usi. Infatti, secondo una recente analisi di Immobiliare.it, ad un anno dall’entrata in vigore della norma, solo il 53% degli annunci di vendita e appena il 37% di quelli in affitto erano in regola e questo perché molte Regioni non applicavano le sanzioni previste per la mancata esposizione, mentre in alcune era ancora consentita l’autocertificazione in Classe G eliminata a fine 2012.

POCHE LE CERTIFICAZIONI VALIDE. Queste dichiarazioni, effettivamente, trovano conferma anche nei numeri. Infatti, sugli oltre 60.000 annunci in mano ai privati presi in considerazione nell’analisi, solo l’11% ha una certificazione valida. La percentuale sale al 46% per gli annunci gestiti da agenzie immobiliari indipendenti, al 58% per quelli gestiti da intermediari affiliati a grandi gruppi (dotati di sistemi di certificazione dalle sedi centrali) e addirittura al 97% per quelli proposti direttamente dai costruttori per i quali, però, la certificazione energetica è un obbligo fin dalla fase progettuale.

LA CERTIFICAZIONE CAMBIA DA NORD A SUD. Scorrendo i numeri dell’analisi si vede come la percentuale di annunci con certificazione valida sia molto diversa da Nord a Sud. Il Trentino Alto Adige può vantare ben l’80% di unità immobiliari certificate; a seguire si trovano il Veneto (62%), la Valle d’Aosta (58%) e la Lombardia (57%); agli ultimi posti di questa classifica la Puglia (24%), la Sicilia (23%) e la Basilicata, dove hanno un documento valido di attestazione dei consumi appena il 19% delle proposte.

CON IL NUOVO DECRETO ARRIVANO LE SANZIONI Il testo del decreto del 31 maggio prevede che durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori dovranno «rendere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’«attestato di prestazione energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio). Non solo, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione, dovrà essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. In caso di vendita, l’attestato dovrà essere consegnato all’acquirente. In caso di locazione, l’attestato dovrà essere consegnato al conduttore. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. In caso di vendita, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE Uno degli aspetti poco dibattuti sul decreto è che il certificato di prestazione energetica dovrà contenere anche dei suggerimenti per il miglioramento delle condizioni energetiche dell’immobile. E’ proprio questa la leva che consentirà ai cittadini di innescare un processo virtuoso – spera il legislatore – verso la riqualificazione energetica, processo incentivato anche dal prolungamento delle detrazioni fiscali del 55% ora 65% fino a fine 2013 per i privati e fino al 30 giugno 2014 per i condomini. Questa piccola diagnosi energetica dovrebbe anche sgomberare le pratiche poco ortodosse che permettono la redazione dei certificati online senza visionare l’immobile. Si tratta quindi di un grande incentivo per mettere in contatto professionisti e proprietari per valutare al meglio la situazione energetica dell’immobile e pianificare i futuri miglioramenti, in merito ai quali molti prorietari ignorano ancora gli incentivi offerti dalla legge.

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